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ULTIMAZIONE E CONSEGNA DELL’OPERA QUALE DIES A QUO PER L’ESERCIZIO DELL’AZIONE DI GARANZIA EX ART.1667 C.C.

La Cassazione con sentenza n.13631/2013 ha specificato che l’azione di garanzia contro i vizi / difetti può essere esercitata solo dopo la consegna dell’opera, consegna che presuppone l’ultimazione dell’opera stessa. La deduzione si fonda sul dato letterale dell’art.1667 c.c. III comma laddove prevede che la prescrizione dell’azione decorre “dal giorno della consegna dell’opera“.
La conseguenza di tale principio è piuttosto rilevante:la prescrizione dell’azione non inizia a decorrere fino a quando non vi sarà, dopo l’ultimazione dei lavori, la consegna definitiva dell’opera subordinata alla verifica ed accettazione. Al riguardo si sottolinea come gravi in capo all’appaltatore la prova della ultimazione e della avvenuta accettazione e consegna dell’opera contestata.
Infatti fino al momento dell’ultimazione e conseguente consegna dell’opera, l’appaltatore ha la possibilità di eliminare i vizi e le difformità dell’opera anche a richiesta del committente, con la conseguenza che sarebbe illogico far decorrere un termine di prescrizione in presenza di un’opera “in divenire” e che potenzialmente potrebbe essere consegnata esente da vizi/difetti. Resta invece fermo il principio in base al quale potrà essere esperita l’azione ex art.1453 c.c. per le ipotesi di non integrale esecuzione dei lavori, ritardo /rifiuto alla consegna dell’opera.