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RINUNCIA ALL’EREDITA’: DECADENZA PER MANCATA REDAZIONE DELL’INVENTARIO NEL TERMINE?

Dopo la sentenza del Tribunale di Milano Sez.X n.1552/2020 , anche la Corte di Appello di Bologna con sentenza n.2792/2020 (reperibile su www.giuraemilia.it) è intervenuta nel dibattito circa la corretta interpretazione da dare al combinato disposto di cui agli artt. 485 e 519 c.c. affermando, sul solco motivazionale descritto dal tribunale meneghino, che in ipotesi di chiamato all’eredità nel possesso dei beni ereditari che rinunci formalmente ex art.519 c.c. all’eredità, la mancata redazione dell’inventario nel termine dei tre mesi dall’apertura della successione non comporta decadenza dalla rinuncia.
Il caso esaminato dalla Corte di Appello di Bologna era il seguente: la moglie di un imprenditore fallito aveva rinunciato formalmente all’eredità del de cuius e, ciò nonostante, era stata convenuta in primo grado dal Fallimento al fine di sentire dichiarare la nullità/inefficacia della rinuncia all’eredità con conseguente dichiarazione del status di erede in capo alla moglie e quindi di responsabilità illimitata delle posizione passive del de cuius. Il Tribunale di Ravenna aveva accolto la tesi del Fallimento sostenendo che nel caso di specie la chiamata all’eredità, nel possesso dei beni ereditari, non avendo provveduto alla redazione dell’inventario nel termine di cui all’art.485 c.c., era decaduta dalla rinuncia all’eredità divenendo pertanto erede puro e semplice.
Impugnava la sentenza la convenuta soccombente per violazione ed errata interpretazione degli art. 485 e 519 c.c.
L’appello è stato accolto in applicazione dell’orientamento dottrinale e giurisprudenziale (vedi Cass. Civ. Sez. I 30 ottobre 1991 n.11634; Cass., sez. II civ., 5 dicembre 1997-19 marzo 1998, n. 2911; Cass. Civ. Sez. II Civ. 8 luglio-17 ottobre 2016, n. 20960; Cass., sez. II civ., 27 luglio 1964, n. 2067; Tribunale Milano Sez. X 18 febbraio 2020 n.1552), secondo il quale la rinuncia formale all’eredità ai sensi dell’art.519 c.c. esonera il chiamato nel possesso dei beni ereditari dalla redazione dell’inventario con il conseguente effetto di non fargli acquistare ex legge la qualità di erede puro e semplice.
In pratica, apertasi la successione o avuta notizia della devoluta eredità, il chiamato nel possesso dei beni ereditari che non voglia accettare puramente e semplicemente, può nel termine di tre mesi o accettare con beneficio di inventario e poi procedere all’inventario ovvero procedere prima all’inventario e esaurita tale attività ha un ulteriore termine di quaranta giorni per dichiarare la propria volontà se accettare (con o senza beneficio) o rinunciare all’eredità. Il problema si è posto per le ipotesi in cui il chiamato nel possesso dell’eredità che eserciti in diritto a rinunciare l’eredità nel termine dei tre mesi sia o meno gravato dell’onere di procedere comunque all’inventario dei beni e quali siano le conseguenze dell’omesso inventario.
Secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, in tale ipotesi il chiamato sarebbe comunque tenuto a procedere all’inventario, tanto che l’omissione di tale attività comporterebbe la decadenza dalla rinuncia con conseguente accettazione pura e semplice dell’eredità, con note ed evidenti responsabilità per i debiti ereditari.
Secondo altro orientamento cui ha aderito anche la Corte di Appello di Bologna, invece, le uniche condizioni per la validità ed efficacia della rinuncia all’eredità rispetto ai terzi sono la sua forma solenne (deve essere resa avanti a notaio ovvero al cancelliere del Tribunale della circoscrizione in cui si è aperta la successione) ed il suo inserimento nel registro delle successione. Secondo la C.d.A. pretendere che si proceda anche all’inventario sarebbe irragionevole posto che esercitando la rinuncia, il chiamato fa venir meno ogni situazione di incertezza sulla devoluzione. Del resto la funzione dell’inventario è proprio quella di permettere al chiamato di sondare la convenienza dell’accettazione evitando la confusione dei patrimoni, ma se il chiamato rinuncia (magari perché già sa che non gli conviene accettare), non avrebbe senso alcuno gravarlo anche dell’inventario (che può avere costi significativi).

Il procedimento di cui all’art.485 c.c. ha solo la “finalità di assicurare al chiamato, che non sia in grado di farlo, un lasso di tempo per deliberare l’accettazione con il beneficio dell’inventario o la rinuncia, e il possesso di beni ereditari da parte sua vale soltanto a costringerlo ad addivenire alla sua determinazione (accettazione o rinuncia) in un tempo inferiore a quello previsto per il chiamato non in possesso dei beni”.
Del resto, secondo la Corte di Appello di Bologna nella sentenza in esame e secondo quanto afferma anche il Tribunale di Milano nella sentenza n.1552/2020, prevedere l’obbligo dell’inventario in capo all’erede che abbia rinunciato nel termine di tre mesi renderebbe la rinuncia all’eredità un negozio giuridico potenzialmente condizionato (in violazione dell’art. 520 cod. civ.). La rinuncia, infatti, potrebbe avvenire — come nel caso di specie — anche prima del compimento dei tre mesi ex art. 485. Ove, quindi, si ritenesse necessaria, ai fini della validità della stessa, la redazione dell’inventario, questa potrebbe essere compiuta anche dopo la rinuncia, purché entro i tre mesi. Nella pendenza del termine, però, il chiamato all’eredità, che avesse già rinunciato, verrebbe a trovarsi in una posizione di incertezza, perché ove poi non provvedesse alla redazione dell’inventario, acquisterebbe comunque lo status di erede, per effetto dell’art. 485, secondo comma (vedi Tribunale Milano, Sez. X, 18 febbraio 2020, n.1552). Ciò si porrebbe, tuttavia, in contrasto con la ratio stessa della rinuncia, la quale manifesta l’intendimento del chiamato all’eredità di non voler avere alcun rapporto con l’eredità medesima (cfr. art. 521 cod. civ.). La rinunzia, una volta compiuta con il rispetto delle formalità previste dall’art. 519, deve considerarsi, pertanto, valida ed efficace (vedi Tribunale Milano, Sez. X, 18 febbraio 2020, n.1552)”.