MATRIMONIO TRA STRANIERI CONTRATTO ALL’ESTERO: ESISTE LA GIURISDIZIONE ITALIANA PER LA CAUSA DI DIVORZIO? SI PUO’ APPLICARE IL DIRITTO ITALIANO? LA LITISPENDENZA INTERNAZIONALE TRA SEPARAZIONE E DIVORZIO
Il Tribunale di Modena, con sentenza n. 1765/2019 pubbl. il 21/11/2019 (reperibile anche su www.giuraemilia.it) ha confermato, seguendo i precedenti di merito (vds Tribunale di Modena 1286/2016; Tribunale Parma n.1623/2016, Tribunale di Modena ordinanza del 22/06/2017) che, in ipotesi di ricorso per scioglimento del matrimonio contratto all’estero da cittadini stranieri (nel caso, peraltro, cittadini di paese extra UE) esiste la giurisdizione italiana in forza dell’art.3 lett. a) del Regolamento CE 2201/2003, in quanto Stato ove si trova la residenza abituale dei coniugi e che, quindi, deve applicarsi la legge italiana ai sensi dell’art. 8 lett. a) del Regolamento CE 1259/2010 essendo l’Italia residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l’autorità giurisdizionale. Il Tribunale di Modena va tuttavia oltre, affermato che, qualora nelle more del procedimento di separazione italiana, venga resa nello Stato straniero di cittadinanza dei coniugi una sentenza di divorzio, per verificare se quest’ultima possa essere riconosciuta automaticamente si dovrà fare ricorso all’art. 64 della L.n.218/1995 ed al concetto di litispendenza internazionale.
Accogliendo la ricostruzione giuridica prospettata dallo Studio, il Tribunale ha affermato che per riconoscere automaticamente in Italia una sentenza straniera è necessario ricorrere all’art.64 L.218/95 laddove prevede che la sentenza straniera possa essere immediatamente riconosciuta in Italia in presenza dei seguenti presupposti “e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato; f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero”, potendosi ricorrere -per la verifica di tale presupposto- al concetto di litispendenza internazionale in tema di separazione e divorzio, come elaborato dal Tribunale di Milano (IX sez., ordinanza 24/02/2017 reperibile su www.ilcaso.it). Secondo il tribunale meneghino che per determinare la litispendenza internazionale in materia matrimoniale non è necessaria l’identità di causa e di oggetto delle domande proposte dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati membri diversi (e ciò alla luce del fatto che la gran parte degli ordinamenti non conosce l’istituto della separazione personale tra coniugi), essendo sufficiente che le domande vertano su separazione, divorzio o annullamento del matrimonio. A tale interpretazione si giunge confrontando i paragrafi 1 e 2 dell’art.19 del regolamento 2201/2003, da cui risulta che solo il paragrafo 2 (che riguarda esclusivamente domande sulla responsabilità genitoriale) subordina la sua applicazione all’identità di oggetto e di causa delle azioni proposte.
Nel caso patrocinato dallo Studio (e oggetto di precedenti post qui e qui), il marito convenuto nel procedimento di divorzio invocava l’automatico riconoscimento della sentenza di divorzio resa in Marocco nelle more del procedimento di separazione instaurato precedentemente in Italia, sentenza di divorzio che peraltro riconosceva al marito diritti sulla prole configgenti con le disposizioni della sentenza di separazione italiana passata in giudicato: sulla base di ciò il convenuto chiedeva l’inammissibilità della domanda di divorzio in Italia. Secondo il Tribunale di Modena “la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando, tra le altre cose:
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero. Nel caso di specie, difettano entrambi i suddetti requisiti. Innanzi tutto, infatti, la sentenza di divorzio marocchina n. XXXXX del XXXXX ha disposto frequentazioni tra il padre e la figlia minore tutte le domeniche dalle ore 9 alle ore 18 mentre la pronuncia della Corte d’Appello di Bologna XXXXXX, passata in giudicato, ha stabilito il divieto assoluto di incontri tra Z ed il padre. In secondo luogo, nel momento in cui il giudizio di divorzio è stato radicato avanti l’Autorità marocchina, il XXXXX, già pendeva avanti il Tribunale di Modena la causa di separazione personale tra i coniugi R.G. XXXX poi conclusasi con la sentenza dell’intestato Tribunale n. XXXX del XXXX.
A tale ultimo proposito, va precisato che, benché la sentenza marocchina sia di divorzio e le decisioni del Tribunale di Modena e della Corte d’Appello di Bologna riguardino il procedimento di separazione personale tra le parti, sussista ugualmente litispendenza internazionale. Non è infatti necessario, a tal fine, che tra le due cause vi sia perfetta identità di domande, essendo sufficiente che entrambe vertano su separazione personale, divorzio o annullamento del matrimonio; e ciò a maggior ragione in un caso, quale quello che si considera, in cui mentre l’ordinamento marocchino non conosce la separazione, ammettendo quindi l’immediata proposizione della domanda di divorzio, quello italiano, al contrario, la impone preliminarmente, essendo la stessa presupposto della successiva domanda di divorzio.”