LO PSICOLOGO E LA PUBBLICITA’
Come tutti i liberi professionisti, anche gli psicologi hanno l’obbligo di conciliare la promozione commerciale della propria attività con il rispetto del decoro professionale, elemento necessario ed intrinseco alle professioni c.d. protette.
La norma base, valida per tutti i professionisti, è data dal DPR 137/2012, regolamento che ha riformato gli ordinamenti professionali.
In particolare, l’art. 4 Libera concorrenza e pubblicità informativa, prevede che: “1. E’ ammessa con ogni mezzo la pubblicitàinformativa avente ad oggetto l’attivitàdelle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. 2. La pubblicitàinformativa di cui al comma 1 dev’essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non dev’essere equivoca, ingannevole o denigratoria. 3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145”.
A questa norma si aggiungono, per gli psicologi (sia quelli che svolgono l’attitità in forma individuale, sia quelli che la svolgono in forma associativa o societaria), quelle specifiche elaborate dal Consiglio Nazionale nell’Atto di indirizzo sulla pubblicità informativa delle attività professionali degli iscritti alla sezione A e B dell’albo.
La pubblicità informativa è soggetta alla verifica da parte del Consiglio dell’Ordine competente per territorio cui l’iscritto deve fornire preventiva comunicazione mediante dichiarazione in autocertificazione circa la conformità del messaggio informativo alle norme sulla pubblicità sopra richiamate.
A parte i casi limite della responsabilità penale derivante dall’autocertificazione mendace da parte dell’iscritto e della responsabilità civile da concorrenza sleale ex art.2598 c.c., lo psicologo nella propria pubblicità informativa deve far in modo di non incorrere nella violazione gli artt.8, 39 e 40 del codice deontologico, pena l’irrogazione di una sanzione disciplinare all’esito dell’opportuno procedimento.
In particolare, l’art.40 prevede che “lo psicologo non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela”.
In un recente caso, un Tribunale, confermando la decisione disciplinare adottata dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologi e rigettando il ricorso dell’iscritto, ha riconosciuto colpevole di violazione dell’art.40 codice disciplinare lo psicologo che aveva pubblicato, sul profilo Facebook del proprio studio professionale, un breve post informativo in cui dichiarava di aver svolto l’incarico di perito per conto del Tribunale in un procedimento penale, enfatizzando inoltre il ruolo della perizia nella decisione giudiziaria.
Il Tribunale ha in particolare riconosciuto, sotto questo profilo, che la pubblicazione della notizia sul sito facebook dello studio dello psicologo, enfatizzando fortemente l’attività svolta dallo stesso, deve ritenersi finalizzata a dare ulteriore risalto a quest’ultimo e quindi al procacciamento scorretto di clientela.
Un altro errore in cui spesso incorrono alcuni professionisti, tra i quali anche gli psicologi, riguarda l’indicazione, nella propria carta intestata o nelle pubblicità informative, della dicitura “consulente del Tribunale di…”.
Tale indicazione non appare corretta, sia perché evoca l’immagine di un professionista collegato in modo formale all’Ufficio giudiziario mentre, al più si potrebbe affermare di essere “iscritto all’elenco dei consulenti tecnici del Tribunale di…”; sia perché non è una specializzazione, né un titolo, ma serve unicamente a fornire un’immagine autorevole del professionista al fine, non tutelato, del procacciamento della clientela.