LA MANCATA CANCELLAZIONE DELL’ISCRIZIONE DI IPOTECA E LA RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE DELL’ISTITUTO BANCARIO CREDITORE
Se una banca in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo iscrive ipoteca sugli immobili del garante e poi, revocato il decreto, non fa cancellare l’iscrizione, il terzo garante può agire contro l’amministratore delegato della banca medesima per richiedere il risarcimento del danno?
Questo è il caso affrontato dal Tribunale di Bologna (sentenza n.2221/2022 reperibile su www.giuraemilia.it) chiamato a giudicare il caso in cui il fideiussore ha richiesto all’erede (moglie) dell’amministratore delegato e presidente del C.d.A. di Unicredit il risarcimento del danno -anche morale- per l’omessa cancellazione dell’iscrizione dell’ipoteca sui propri beni immobili ottenuta dall’istituto di credito in virtù di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo che era stato opposto dal fideiussore, e quindi revocato con condanna del medesimo al pagamento di somme inferiori.
Il fondamento normativo di tale responsabilità è l’art. 2395 c.c. secondo il quale “Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori. L’azione può essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell’atto che ha pregiudicato il socio o il terzo”.
Secondo il Tribunale, tuttavia, richiedere l’iscrizione o la cancellazione di iscrizione di ipoteca non può essere considerato un atto gestorio proprio dell’amministratore che quindi non può essere chiamato a rispondere dell’eventuale danno derivante da tale attività.
In base all’art.2395 c.c. l’amministratore risponde dei danni derivanti da suoi atti colposi o dolosi, ed quindi è direttamente responsabile nei confronti dei soci o dei terzi “per gli atti illeciti compiuti nell’esercizio delle funzioni sue proprie e tipiche ovvero gestorie, mentre non è responsabile, se non verso la società medesima, per gli atti gestori che, per il necessario tramite dell’amministratore, sono compiuti a nome della società”.
Come a dire che nel caso di specie il fideiussore avrebbe dovuto agire contro la banca la quale poi avrebbe avuto la legittimazione per evocare in giudizio l’amministratore con un’azione di responsabilità qualora l’omessa cancellazione dell’ipoteca potesse qualificarsi come atto gestorio.
Del resto il Tribunale evidenzia come la cancellazione dell’ipoteca, sussistendone i presupposti, avrebbe potuto essere richiesta dal fideiussore medesimo che non ha neppure dimostrato la sussistenza del nesso causale tra condotta omissiva ed evento.