IL RICONOSCIMENTO DEI VIZI DA PARTE DELL’APPALTATORE
La Cassazione con sentenza n.6263/2012 applica al contratto di appalto il percorso argomentativo elaborato per il contratto di compravendita con la sentenza n.747/2011 e S.U. n.13294/2005 in cui si afferma che l’impegno del debitore -venditore di eliminare i vizi che rendano il bene inidoneo all’uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, non comporta la nascita di una obbligazione estintiva- sostituitiva di quella originaria di garanzia ma ha l’effetto di liberare il compratore dagli stretti termini di decadenza di cui all’art.1495 c.c.
Applicando questo principio anche al contratto di appalto, qualora l’appaltatore riconosca il vizio (riconoscimento che nel caso di specie è stato ritenuto integrato dal comportamento dell’appaltatore di esecuzione di opere finalizzate all’eliminazione del vizio), non solo il committente non sarà assoggettato agli stretti termini di denuncia del vizio (sessanta giorni dalla scoperta ex art.1667 c.c.) e prescrizione dell’azione (due anni), ma l’originaria obbligazione di garanzia deve ritenersi trasfusa in una nuova, autonoma obbligazione di garanzia, diversa da quella originaria e soggetta al solo termine prescizionale ordinario.
Rileva sottolineare come sia stato valutato riconoscimento del vizio, in pratica per facta concludentia, il comportamento dell’impresa appaltatrice di intervento sul bene anche se effettuato attraverso l’opera di terzi e pur in presenza del diniego formale dell’esistenza dei vizi lamentati dal committente. La Cassazione ha infatti precisato che il riconoscimento del vizio da parte dell’appaltatore non deve necessariamente accompagnarsi ad una sua confessione giudiziale essendo sufficiente un comportamento che possa qualificarsi come riconoscimento implicito qual è, appunto, l’intervento sull’opera.