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IL MATRIMONIO COME SOLUZIONE PER LA SUCCESSIONE NELLE FAMIGLIE ARCOBALENO

Sempre più frequente si impone la domanda se esistono e quali sono gli strumenti per tutelare i propri affetti in un’ottica di successione, quando questi affetti non sono catalogabili secondo le ordinarie categorie giuridiche perchè si fa parte di famiglie allargate, non tradizionali o arcobaleno. è il matrimonio lo strumento a cui ricorrere?

Ovviamente è necessario valutare ogni singola situazione, tuttavia, contrarre matrimonio -anche in limine mortis -allo scopo di tutelare soggetti non facenti parte della famiglia tradizionale (entità giuridicamente rilevante ai fini successori), eventualmente gravando l’eredità conferita al coniuge di legati in favore di quelli che stati definiti -in modo molto poetico e suggestivo – “figli dell’anima“, potrebbe non essere così efficace per tutelare le c.d. famiglie di fatto non tradizionali quali centri di aggregazione di diritti e interessi meritevoli di tutela. 

Ad avviso di chi scrive, il solo matrimonio non garantisce che sia tutelato il desiderio del testatore di dare corso -nei fatti- ad una devoluzione di eredità in favore di soggetti che, per il nostro ordinamento, non hanno il diritto di succedere non rientrando nelle categorie di successibili (art.565 c.c.).

Se, infatti, il de cuius al momento della morte lascia, oltre al coniuge, anche eredi così detti legittimari (ossia soggetti cui la legge destina una quota di eredità art.536 c.c.) questi soggetti mantengono il diritto ad ereditare ed il solo matrimonio in assenza di figli non li esclude dalla chiamata all’eredità. Quindi se ad esempio chi muore lascia oltre al coniuge anche un genitore, a quest’ultimo  andrà comunque una parte di eredità (art.544 c.c.) e non è detto che voglia rinunciarvi in favore di figli dell’anima né si può pianificare la propria successione confidando nella generosità dei chiamati a succedere o confidare nell’azione volta a far dichiarare l’indegnità a succedere (art.463 c.c.) che ha binari davvero molto stretti.

A ben vedere la strada del matrimonio per creare un possibile erede in più da gravare con i legati in favore di terzi soggetti obbliga a contrarre delle nozze che magari sono palesemente contrastate dal proprio sentire, senza aggiungere molto di più ad altre tutele già previste dall’ordinamento.

Si ritiene che, per tutelare le famiglie di fatto, gli istituti da applicare siano da cercare al di fuori dalle norme del codice civile contenute nel libro I dedicato alle persone e alla famiglia e vadano invece cercate in altri settori come, tra tutti ma non solo, l’istituzione di trust. Evidentemente ogni situazione è diversa e particolare e non può procedersi in modo standard ma, certamente, la successione “fai da te” non avvantaggia nessuno e conviene sempre affidarsi ai professionisti in una materia particolarmente complessa.