IL DIRITTO IN CUCINA

Il piatto del grande chef stellato, il libro con i segreti di cucina tramandati dalla nonna, la “vera” ricetta della tal specialità tipica, possono essere oggetto di qualche forma di tutela da parte del diritto?

Assai complicato è far rientrare le ipotesi sopra elencate all’interno delle “invenzioni”. Il Codice della Proprietà Industriale (D.lgs.30/2005), infatti, all’art.45 stabilisce che possono essere oggetto di brevetto per invenzione solo le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale.

E’ proprio quest’ultimo, il concetto di applicazione industriale, vale a dire di riproducibilità in serie, che rende difficilmente compatibile la normativa con le ipotesi in esame, del tutto differenti dal caso, ad esempio, della ricetta di una bevanda industriale.

Uno spazio di tutela potrebbe, forse, esserci per qualche particolarissima ricetta di cucina (magari molecolare) se potesse essere inquadrata come “informazione segreta”. L’art.98 del Codice della Proprietà Industrialetutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle”.

Ovviamente, se il procedimento “segreto” (ammesso che lo sia effettivamente) venisse rivelato dallo stesso chef nel corso, ad esempio, di un programma televisivo, ogni tutela verrebbe meno. E, in ogni caso, il ricettario della nonna non può rientrare nella fattispecie.

Un ulteriore spazio di tutela potrebbe, ancora, essere ritrovato nel campo del design (artt.31 e ss. Codice Proprietà Industriale) per la composizione di particolarissimi piatti, purché le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale siano nuovi ed abbiano carattere originale.

Non meno complicato appare, inoltre, il ricorso alla normativa sul diritto d’autore che tutela la proprietà intellettuale.

La legge 633 del 1941 tutela le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Non per pungolare l’ego dei grandi chef, ma limitandosi al livello interpretativo letterale della norma, risulta difficile far rientrare le loro creazioni culinarie, per quanto mirabili, tra le opere dell’ingegno e, in senso lato, dell’arte.

Non tutto è perduto: occorre anche valutare come la ricetta della preparazione sia stata scritta in quanto, se presenta caratteri personali e di originalità, può essere oggetto di tutela del diritto d’autore.

Non sono molti, a dire il vero, i precedenti giurisprudenziali.

Un caso, abbastanza noto, venne trattato dal Tribunale di Milano con sentenza 9763 del 2013 resa in una controversia promossa da un appassionato di salumi artigianali che aveva inserito le proprie ricette in un sito internet contro l’autrice e la casa editrice di un libro che pubblicava, tra varie ricette casalinghe, anche alcune di quelle elaborate dall’attore.

Nel provvedimento è stata accordata la tutela del diritto d’autore “non sui contenuti delle ricette dei vari tipi di salumi o delle istruzioni per l’esecuzione delle varie fasi di preparazione degli stessi, quanto piuttosto sulla forma espressiva delle stesse che deve essere ritenuta rilevante ai fini della tutela richiesta. Essa comprende sia il linguaggio e l’esposizione degli elementi che compongono i testi – ancorché di semplice costruzione – che il risultato concreto dell’attività di selezione e ricerca degli elementi ritenuti rilevanti ed importanti e che costituiscono nel caso di specie il più rilevante gradiente di originalità che denota la sussistenza di un sia pur minimo – come d’uso in materia di diritto d’autore – apporto personale dell’autore, non limitato alla mera schematica esposizione di elementi noti e già integralmente disponibili per qualsiasi soggetto”.

Il Tribunale, ha pertanto rinvenuto “l’ipotesi di utilizzazione non autorizzata dei testi di parte attrice, in quanto consistente nella sostanziale riproduzione di parti consistenti ed essenziali dei testi originali con differenze di mero dettaglio che non consentono di ritenere sussistente nemmeno una rielaborazione creativa dell’opera originale (v. Cass. 20925/05)”.

In base all’art.6 della Legge sul Diritto d’Autore, il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

Altra cosa è, ovviamente, poter dimostrare in giudizio l’anteriorità della propria opera rispetto a quella dell’usurpatore: in tal caso, il deposito dell’opera presso la SIAE è in grado di assegnare la “data certa” alla propria opera.

Insomma, il proliferare di libri degli chef può anche essere frutto di una “strategia legale”.