Il cartellino giallo nel pubblico impiego: i termini perentori nel procedimento disciplinare
Principio generale in tema di procedimenti disciplinari nell’ambito del rapporto di lavoro è quello della tempestività delle contestazioni (che non significa contestualità o immediatezza poiché il datore di lavoro deve contestare i fatti al lavoratore non sulla base di un semplice fumus ma all’esito di indagini/accertamenti compiuti al fine di preparare un capo d’imputazione in modo circostanziato tale da consentire la difesa del lavoratore).
Nell’ambito di tale principio generale, il procedimento disciplinare nel pubblico impiego è sottoposto a rigidi termini, previsti dal d.lgs.165/2001, cui la P.A. datrice di lavoro si deve attenere strettamente per evitare di incorrere nella decadenza dall’azione disciplinare.
Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni inferiori a 10gg di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, i termini previsti dall’art.55 bis c.2 sono di 20gg. per la contestazione a cura del Responsabile della Struttura quando ha notizia di comportamenti punibili e di 60gg. dalla contestazione degli addebiti per la conclusione del procedimento con l’archiviazione o con l’irrogazione della sanzione.
Per le infrazioni di maggiore gravità, per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni superiori a 10gg di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, i termini sono raddoppiati e competente è l’Ufficio per i procedimenti disciplinari che deve essere allertato dal Responsabile della Struttura ove presta servizio il dipendente.
La normativa di riferimento è prevista all’art.55 bis c.4.
Nello specifico, la norma sopra indicata prevede che “Il termine per la contestazione dell’addebito decorre dalla data di ricezione degli atti … ovvero dalla data nella quale l’ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell’infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell’infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora”.
Con riferimento al primo termine (40gg per la contestazione dell’addebito) si specifica che la decorrenza inizia dal momento in cui l’Ufficio riceve -o dal responsabile della struttura o in altra maniera- la trasmissione degli atti necessari per il procedimento disciplinare.
Con riferimento al secondo termine (120gg. per la conclusione del procedimento) si specifica – a garanzia del lavoratore- che la decorrenza inizia alla data di prima acquisizione della notizia dell’infrazione. Per data di “prima acquisizione” non può ritenersi quella in cui gli atti vengono trasmessi all’Ufficio per i procedimenti disciplinari o al Responsabile della Struttura, ma occorre verificare se la notizia della pretesa infrazione non sia giunta ad altro ufficio della P.A. (Direzione Generale?) in grado di decidere o meno se dare corso al procedimento disciplinare attivando gli uffici competenti.
Altra interpretazione della norma non appare possibile poiché, altrimenti, facendo decorrere il termine dei 120gg. solo dal ricevimento della notizia dell’infrazione da parte dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari ovvero da parte del Responsabile della Struttura, si rischierebbe di consentire l’aggiramento della norma, con prolungamento a dismisura e ad libitum del termine nei casi in cui, ad esempio, pur informata dei fatti, la Direzione Generale di una P.A. non abbia tempestivamente avviato la procedura, volontariamente o per sciatteria dell’ufficio poco importa, attivando tardivamente l’Ufficio e così trasformando l’azione disciplinare in potere discrezionale da esercitare secondo convenienza.