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Furto al supermercato e speciale tenuità del fatto

Uno dei provvedimenti più dibattuti della scorsa legislatura è il decreto legislativo n.28/2015, contenente disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67.

Con tale ultima Legge 67/2014, il Parlamento ha delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo volto, tra l’altro, ad “escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l’esercizio dell’azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale”.

Il decreto ha pertanto provveduto ad introdurre, nella parte generale del codice penale, l’art.131 bis c.p. rubricato “Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto” stabilendo che: “Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona”.

A livello pratico, la norma, di portata generale, ha trovato applicazione, ad esempio, nei casi di furti ai supermercati.

Data l’evidente vocazione alla clemenza ed alla pietas, la norma rappresenta un’opportunità di redenzione per l’autore del furto, specie se si è determinato all’azione per uno stato di bisogno. Ovviamente le modalità della condotta devono essere idonee a connotare il fatto in termini di impulso contingente ed estemporaneo, originato ad esempio da ragioni di difficoltà economica del nucleo familiare del soggetto agente.

Per l’applicazione della norma, l’azione non deve essere inoltre sintomatica di una particolare pericolosità e l’offesa cagionata deve ritenersi esigua.

Altri elementi da valutare sono l’incensuratezza dell’agente, in modo da circoscrivere l’episodio in termini di eccezionalità, ed il recupero della merce sottratta, in modo da poter definire il danno come esiguo.

Inoltre, per potersi applicare la norma in esame dell’art.131 bis c.p., non deve sussistere l’aggravante di cui all’art.625 c.1 n.7 c.p. Secondo la giurisprudenza di Cassazione (Cass.17407/2014), infatti, per la esclusione della aggravante de qua, è necessario l’esercizio di una diretta e continua custodia sui beni da parte del proprietario o di personale addetto alla vigilanza, non rilevando in tal senso la presenza di commessi addetti alla vendita – e quindi occupati anche a servire i clienti di un esercizio commerciale – la cui funzione di vigilanza è soltanto accessoria e non presenta quel carattere della permanenza, tale da consentire di ritenere che i beni oggetto della custodia non siano mai usciti dalla sfera di signoria e controllo da parte del titolare o dei soggetti da lui preposti al servizio di vigilanza e sicurezza.

Deve inoltre essere esclusa l’aggravante ex art.625 c.1 n.2 c.p. in quanto deporre merce in un sacchetto non costituisce “mezzo fraudolento”. Al riguardo, secondo le Sezioni Unite di Cassazione, n.40354/2013, per classificare gli artifici e raggiri volti ad ingannare la vittima del furto, di modo che sia favorita la acquisizione della cosa, occorre fare riferimento a due elementi di valutazione: la aggressività della condotta, realizzata con una artata predisposizione di mezzi, nonché la speciale gravità delle conseguenze sanzionatorie; ciò in quanto una interpretazione dell’idea di frode, con riferimento alla fattispecie di furto, deve tendere ad individuare condotte che concretino l’aggressione del bene con una marcata efficienza offensiva. Le Sezioni Unite hanno osservato che il semplice nascondimento nelle tasche, o in una borsa, o sulla stessa persona dell’autore del furto, della merce prelevata dai banchi di vendita costituisce un semplice accorgimento, peraltro banale ed ordinario, in tale genere di reati, che appare privo dei connotati di una studiata e rimarchevole efficienza aggressiva che caratterizza l’aggravante del mezzo fraudolento.

La sussistenza della causa di esclusione della punibilità non fa venire meno l’esigenza di accertamento: pervenuta la notitia criminis e compiute le attività istruttorie, la Procura deve comunque compiere le valutazioni del caso e, solo in caso di ravvedimento di una particolare tenuità del fatto, chiedere al Giudice per le indagini preliminari l’archiviazione del procedimento.

Avverso la richiesta di archiviazione, la persona offesa dal reato può proporre opposizione su cui, sentiti anche la difesa dell’indagato e il P.M., si dovrà esprimere il Giudice per le indagini preliminari.

A livello politico, risulta insanabile la divisione tra chi ravvede nel provvedimento un passo avanti verso un diritto penale più moderno dove il carcere rappresenta l’extrema ratio e chi, invece, sente sia stato intrapreso un passo indietro rispetto all’obbiettivo primario della sicurezza sociale.