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MATRIMONIO TRA STRANIERI CONTRATTO ALL’ESTERO: ESISTE LA GIURISDIZIONE ITALIANA PER LA CAUSA DI DIVORZIO? SI PUO’ APPLICARE IL DIRITTO ITALIANO?

Poniamo un caso, quello di una coppia marocchina sposata in Marocco nel 2003 e trasferitasi in Italia fin da subito, con una figlia, nata in Italia, attualmente ancora minorenne.

Poniamo che subito dopo le nozze, la coppia viene travolta dalla crisi coniugale per fatti imputabili alla condotta del marito, tanto da radicare, in Italia, nel 2005 un procedimento di separazione giudiziale in cui viene pacificamente riconosciuta la giurisdizione italiana (benché le parti fossero entrambi cittadini stranieri extra UE) e applicato de plano il diritto sostanziale italiano (benché il matrimonio fosse stato contratto all’estero) e che si conclude nel 2012 con sentenza di separazione con addebito al marito. A tale sentenza segue quella di appello che conferma l’addebitabilità della crisi matrimoniale al marito e, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara che il padre non ha diritto a vedere la minore, disponendo il divieto assoluto di incontri tra la minore ed il padre, peraltro nel frattempo dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale e condannato in via definitiva per il reato di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale sulla moglie.

Poniamo che la moglie, a questo punto, notifichi il ricorso per ottenere una sentenza di divorzio in Italia e che il marito si costituisca eccependo l’esistenza di un sentenza di divorzio datata 2009 resa da un tribunale marocchino in seno ad un procedimento -in contraddittorio tra le parti assistite dai rispettivi legali, chiedendone l’automatico riconoscimento in Italia ex art.64, 65 e 66 L.218/1995.

Poniamo che la sentenza di divorzio resa in Marocco riconosca al padre un diritto di visita della bambina invece radicalmente negato dai tribunali italiani.

Che si fa?

Si deve effettivamente riconoscere in modo automatico la sentenza straniera di divorzio essendo sufficiente che il procedimento svolto all’estero sia stato celebrato in contraddittorio e con il patrocinio dei difensori con buona pace dei diritti della minore, o vi sono altri elementi da valutare per negare tale riconoscimento che appare con evidenza, quantomeno, lesivo dei diritti della minore? E, a monte, il lungo iter giudiziario della separazione, era stato correttamente radicato in Italia?

1. GIURISDIZIONE ITALIANA E LEGGE APPLICABILE AL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE. E’ pacifico che per il procedimento di separazione giudiziale radicato in Italia tra le parti era competente il giudice italiano in base al Regolamento CE 2201/2003 art. 3 (vds Tribunale di Modena 1286/2016; Tribunale Parma n.1623/2016 entrambe reperibili su www.giuraemilia.it  Tra l’altro il Regolamento CE 2201/2003 ha carattere universale e, quindi, è applicabile anche a cittadini extra CE purché gli stessi abbiano collegamenti sufficientemente solidi con il territorio dell’Unione, come ad esempio l’abituale residenza, vds sent. 68/2007 Corte di Giustizia CE). Quanto alla legge applicabile, è stata correttamente applicata quella italiana. Infatti, poiché nel diritto marocchino non è prevista la separazione ma solo il divorzio, ed avendo la ricorrente adito il tribunale italiano per ottenere la separazione, si è fatta applicazione del diritto italiano -che espressamente prevede tale istituto- secondo quanto disposto dall’art.31, II comma L.218/1995 ai sensi del quale la separazione personale o lo scioglimento del matrimonio “qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana“. Si esprime in tal senso il Tribunale di Belluno con sentenza del 30/12/2011 che tratta il caso di una separazione tra due marocchini residenti in Italia in cui si è applicata la lex fori, ossia la legge italiana, posto che nel codice di famiglia marocchino non è prevista espressamente la separazione, istituto invocato dalla ricorrente. Per tale motivo, avendo la parte adito il giudice italiano per ottenere la separazione, non prevista dalla propria legge nazionale, il procedimento è stato assoggetto alla lex fori ex art.31, II comma L.218/95;

2. RICONOSCIMENTO DELLA SENTENZA STRANIERA. Il dato temporale in questi casi deve essere esaminato con attenzione. Il giudizio di separazione italiano è iniziato nel 2005 (anno in cui pendeva, peralto, il procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni in seno al quale è stato emesso il provvedimento -confermato in appello- di decadenza dalla responsabilità genitoriale) mentre la sentenza di divorzio del tribunale marocchino è del 2009: ne discende che il procedimento di divorzio marocchino è stato instaurato mentre pendeva tra le stesse parti quello italiano di separazione, in violazione delle norme sulla litispendenza.

In tali circostanze si deve giungere alla conclusione che la sentenza marocchina non possa essere riconosciuta in Italia in applicazione dell’art.64 l.218/95 laddove prevede che la sentenza straniera possa essere immediatamente riconosciuta in Italia SE “e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato; f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero; g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all’ordine pubblico“: tutti presupposti violati dalla sentenza marocchina nel caso di specie.

E, infatti:

quanto alla lettera e) dell’art.64 L.218/95 la sentenza di divorzio marocchino è contraria (per il riconoscimento del diritto di visita, negato nei provvedimenti giudiziari resi in Italia e tutti definitivi) alla sentenza di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale oltre che alla sentenza di separazione passata in giudicato così come riformata in appello;

quanto alla lettera f) dell’art.64 L.218/95 il giudice marocchino avrebbe dovuto quantomeno sospendere il giudizio di divorzio dando atto della pendenza di altro procedimento in Italia tra le medesime parti ed avente ad oggetto le medesime richieste ed aspettare l’esito del processo di separazione in Italia per evitare un conflitto di giudicati (che invece nel caso di specie si è attuato avendo riconosciuto al padre un diritto di visita invece negato in Italia a fronte della pericolosità del padre);

quanto alla lettera g) dell’art.64 L.218/95 se si riconoscesse la sentenza marocchina si attribuirebbe un diritto di visita ad un genitore che invece è decaduto dalla responsabilità genitoriale (decadenza intervenuta antecedentemente all’instaurazione del processo di divorzio marocchino) con grave lesione del diritto della minore e del superiore interesse di tutela della minore (criterio ermeneutico che permea le decisioni in materia minorile anche alla luce dell’art.24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (2012/C 326/02); art.6 II comma, art.9 e 19 della Convenzione sui diritti dell’infanzia)

-segue-