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DIRITTO DI CONTROLLO EX ART.2476, II CO. C.C. E COMUNIONE EREDITARIA

Anche per il Tribunale di Bologna nell’ipotesi in cui la totalità delle quote di una s.r.l. siano detenute integralmente da una comunione ereditaria, il diritto di accesso alla consultazione della documentazione societaria previsto dall’art.2476, II comma c.c.  deve essere riconosciuto ai singoli soci comunisti e non al solo rappresentante della comunione ereditaria. Seguendo il solco del Tribunale di Venezia (decisione del 19/05/2015), il Tribunale di Bologna con ordinanza del 10/06/2016  riconosce come il diritto al controllo dell’amministrazione, in quanto “consustanziale alla qualità di socio e finalizzata alla tutela sia individuale che collettiva” vada riconosciuto a prescindere dall’entità e dalla qualità della partecipazione societaria, e quindi anche in caso di proprietà comunitaria della quota, prescindendo dalla nomina del rappresentante comune della quota in comproprietà, nomina che si atteggia come necessaria nel momento in cui vi sia una alterità di posizioni nella compagine sociale.  Clicca qui per scaricare l’ordinanza.