Attività di controllo e coordinamento: azione del creditore della controllata nei confronti della controllante
Tribunale di Milano ordinanza del 16/03/2015 reperibile su www.giurisprudenzadelleimprese.it
Il creditore della controllata può agire nei confronti della controllante sia ex art.2497, I co c.c. sia ex art.2043 c.c.
Secondo l’interpretazione del Tribunale di Milano, infatti, l’art.2497 c.c. è stato inserito per “aggiungere al novero delle azioni già previste in base ai principi generali, strumenti ulteriori, in precedenza non riconoscibili in base a qui principi, che sono resi disponibili ai soci della società diretta ed ai suoi creditori nei confronti della società dirigente e, tra gli altri, dei suoi ammnistratori (Art.2497 II co. c.c.)“.
Pertanto il creditore della società controllata può agire nei confronti dell’amministratore della controllante ex art.2043 c.c. per danno diretto (tutela aquiliana del credito), senza i limiti di legittimazione e procedibilità di cui all’art.2497 c.c. artt.42,43, 51, 146 L.F., allegando che il comportamento illegittimo dell’amministratore della controllante “ha avuto effetti lesivi direttamente nei confronti suoi e del suo patrimonio, e non invece direttamente sul patrimonio della società controllata e così solo indirettamente sul suo“. Il creditore dovrà quindi dare prova:
-del comportamento dell’amministratore la cui illegittimità non sia diretta al patrimonio della controllata o alla gestione di quest’ultima (il danno al creditore sarebbe un danno indiretto da mala gestio dell’amministratore concretizzatasi in lesione patrimoniale della controllata) ma direttamente al creditore;
-del danno consistente nell’impossibilità per la controllata di pagare il debito;
-del nesso di causalità.