Blog

SUCCESSIONI TRANSFRONTALIERE CON PAESI EXTRA UE E RINUNCIA ALL’EREDITA’ PER I MINORENNI: RICONOSCIMENTO AUTOMATICO DEL PROVVEDIMENTO STRANIERO

Il provvedimento straniero che recepisce la rinuncia all’eredità in nome e per conto di chiamato minorenne, qualora non sia preceduto da un provvedimento autorizzativo della competente autorità può essere considerato contrario all’oridne pubblico e pertanto sottrarsi alla previsione dell’automatico riconoscimento previsto dall’art.66 Legge n.218/1995.

Cosa accade se gli eredi di un cittadino italiano deceduto in Svizzera dichiarano alle competenti autorità elvetiche di voler rinunciare all’eredità anche per i chiamati minorenni senza un preventivo vaglio sulla capienza dell’asse ereditario? Ci si chiede se sia possibile riconoscere automaticamente nel territorio italiano il provvedimento di rinuncia per i minorenni sulla base del principio espresso dall’art.66 L.218/1995 secondo il quale “provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione sono riconosciuti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, sempre che siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 65, in quanto applicabili, quando sono pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle disposizioni della presente legge, o producono effetti nell’ordinamento di quello Stato ancorché emanati da autorità di altro Stato, ovvero sono pronunciati da un’autorità che sia competente in base a criteri corrispondenti a quelli propri dell’ordinamento italiano“.

La domanda non è certo banale alla luce delle conseguenze che derivano dalla rinuncia all’eredità.

La prima questione da esaminare è ovviamente la legge applicabile alla successione. Dato che la Svizzera non fa parte dell’Unione Europea, non può applicarsi il Regolamento UE 650/2012, restando applicabile la L.218/1995 secondo la quale all’art.46la successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte1. Senza pretesa di esaustività e rinviando alla normativa contenuta nei trattati internazionali quali il Trattato di domicilio e consolare del 1868 tuttora in vigore, si dovrà concludere che, in mancanza di manifestazioni testamentarie in cui il de cuius dichiari di sottoporre la propria successione alla legge del paese di residenza, alla successione del cittadino italiano residente all’estero dovranno applicarsi gli artt.471 e 374 c.c. in base ai quali il minorenne chiamato all’eredità non può mai accettare puramente e semplicemente l’eredità ma deve sempre esserci una accettazione con beneficio di inventario che deve (così come la rinuncia) sempre essere preventivamente autorizzata dal giudice tutelare. Ne discende che in ipotesi di mancata preventiva autorizzazione dell’organo giudiziario (volta a verificare che ci sia una eredità attiva a tutela del minore), ci si deve interrogare sulla possibilità di riconoscere automaticamente l’efficacia in Italia del provvedimento straniero così come prescrive l’art.66 Legge n.218/1995.

A parere di chi scrive, la normativa contenuta negli artt. 374 e 471 c.c. è posta a tutela del minore in quanto volta a verificare se l’asse ereditario è passivo e in ogni caso ad evitare che il minore rimanga esposto per debiti superiori all’attivo ereditario e quindi deve essere considerata come norma imperativa di ordine pubblico che non può essere disapplicata. Di conseguenza un provvedimento straniero di rinuncia all’eredità in nome e per conto di un minore emesso senza la preventiva autorizzazione del giudice tutelare (o dell’autorità straniera competente in materia con funzioni analoghe) deve ritenersi come lesivo dell’ordine pubblico e come tale non automaticamente riconoscibile ai sensi dell’art.65 L.218/1995. 

Per individuare quale sia l‘autorità preposta all’emissione del provvedimento di accettazione con beneficio di inventario/rinuncia previa disapplicazione del provvedimento straniero, si dovrà avere riguardo alla residenza del minore in quanto, qualora fosse all’estero, si dovrà ricorrere al Console italiano nella circoscrizione risiede il minore ai sensi dell’art.34 D.lgs n.71/2011.

1Riporto per completezza i commi 2-3 dell’art.46 L.218/95 anche se non rilevano nel caso di specie: “2. Il soggetto della cui eredità si tratta può sottoporre, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, l’intera successione alla legge dello Stato in cui risiede. La scelta non ha effetto se al momento della morte il dichiarante non risiedeva più in tale Stato.Nell’ipotesi di successione di un cittadino italiano, la scelta non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della cui successione si tratta. 3.La divisione ereditaria è regolata dalla legge applicabile alla successione, salvo che i condividenti, d’accordo fra loro, abbiano designato la legge del luogo d’apertura della successione o del luogo ove si trovano uno o più beni ereditari