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E’ POSSIBILE REGISTRARE UNA CONVERSAZIONE CON IL DATORE DI LAVORO O CON ALTRI COLLEGHI?

Ormai è un grande classico: il cliente non riesce a procurarsi il documento utile per la causa, non ha testimoni da indicare perché “avvocato, non voglio disturbarli” ma ha sempre con sé il suo smartphone con cui ha registrato intere giornate di conversazioni all’insaputa del datore di lavoro, di colleghi o comunque delle controparti.

– avvocato, possiamo usarli vero?

L’avvocato abbozza un “dipende” mentre già fatica a nascondere la propria disperazione di fronte alla prospettiva di dover ascoltare ore ed ore di file audio, per poi selezionare e trascrivere le parti interessanti, sempre che ce ne siano.

Ma si possono usare i file audio di conversazioni private o no?

La Cassazione è intervenuta sul tema con la recente sentenza n.31204/2021 con cui ha deciso una controversia di lavoro vertente, tra l’altro, sull’utilizzabilità o meno in causa di registrazioni effettuate dal lavoratore durante alcune conversazioni con il proprio superiore gerarchico, all’insaputa ovviamente dello stesso.

Prevale il diritto di difesa o il diritto alla riservatezza?

In linea generale, la registrazione di conversazioni configura una grave violazione del diritto alla riservatezza, passibile addirittura di legittimo licenziamento.

Tuttavia, vi sono alcune eccezioni previste dalla normativa sulla c.d privacy che prevede la possibilità di trattare dati senza il consenso dell’interessato laddove il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.

La Cassazione ha pertanto affermato che “l’utilizzo a fini difensivi di registrazioni di colloqui tra il dipendente e i colleghi di lavoro non necessita del consenso dei presenti, in ragione dell’imprescindibile necessità di bilanciare le contrapposte istanza di riservatezza da una parte e della tutela giursdizionale del diritto dall’altra e, pertanto, di contemperare la norma sul consenso al trattamento dei dati con le formalità previste dal codice di procedura civile per la tutela dei diritti in giudizio: con la conseguenza della legittimità (id est: inidoneità all’integrazione di un illecito disciplinare) della condotta del lavoratore che abbia effettuato tali registrazoni per tutelare la propria posizione all’interno dell’azienda e per precostituirsi un mezzo di prova, rispondendo la stessa, se pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalità, alle necessità conseguenti al legittimo esercizio di un diritto”.

Ancora, per meglio specificare “si tratta di un profilo estremamente delicato, che esige un attento ed equilibrato bilanciamento tra la tutela di due diritti fondamentali, quali la garanzia della libertà personale, sotto il profilo della sfera privata e della riservatezza delle comunicazioni, da un parte, e del diritto alla difesa, dall’altra. Ed esso si deve fondare su una valutazione rigorosa del requisito di pertinenza, nella prospettiva di una diretta e necessaria strumentalità, della registrazione all’apprestamento della finalità difensiva…”.

Non resta che indossare gli auricolari.