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PUO’ UNA SOCIETA’ EROGARE PRESTAZIONI DI NATURA PSICOLOGICA?

L’esercizio delle professioni protette, tra le quali rientra quella dello psicologo-psicoterapeuta, richiede il rispetto di particolari requisiti -tra cui l’iscrizione all’albo di appartenenza- che si moltiplicano quando si decide di operare in forma collettiva. Il problema sorge nel caso in cui lo psicologo sia dipendente di una società che non ha come oggetto sociale l’esclusivo esercizio della professione psicologica: è lecito in questo caso che il dipendente eroghi prestazioni psicologiche esercitando attività di supporto psicologico creando, all’interno della struttura in cui lavorava uno “sportello di ascolto“?

Di fatto, nella fattispecie proposta, la prestazione psicologica sarebbe erogata dalla società. Sulla base di tale presupposto, il problema deve essere inquadrato all’interno della normativa sull’esercizio della professione in forma non individuale. Come noto, e per quello che qui rileva, tralasciando volutamente l’esercizio della professione all’interno delle ASL o di strutture sanitarie private accreditate o meno, la professione di psicologo-psicoterapeuta (come tutte le professioni c.d. protette) può essere esercitata o in forma individuale (tramite apertura di partita IVA) ovvero in forma collettiva costituendo uno studio associato ovvero una società tra professionisti (c.d. stp) ai sensi del DM 08/02/2013 n.34, ossia società che hanno ad oggetto l’esercizio di una (mono disciplinari) o più (polidiscipliari) professioni protette.

I requisiti per la legittimità di tali società sono fissati dalla legge e vi rientrano, tra gli altri:

-l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci, sono pertanto escluse attività non protette

-i soci devono essere professionisti iscritti, possono esserci soci non iscritti in ordini/albi/collegi solo se svolgono attività tecniche strumentali alla società o per investimento;

-le società cooperative devono essere costituite da almeno tre soci professionisti iscritti (tenendo conto del fatto che quando la compagine societaria è costituita da soci professionisti e non professionisti, i primi -anche a livello di partecipazione al capitale sociale- devono rappresentare i 2/3 della maggioranza).

Venendo alla domanda e considerato che la società non ha come oggetto sociale l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci, nel caso sottoposto all’esame si deve escludere che la società possa svolgere attività di supporto psicologico. Pertanto lo “sportello di ascolto” non può essere aperto dalla società a meno che la stessa non modifichi l’oggetto sociale e si trasformi in stp, assoggettandosi a tutta la normativa di settore. Peraltro è doveroso ricordare che la professione di psicologo-psicoterapeuta è una professione sanitaria (L.3/2018) e quindi si deve anche verificare caso per caso se sussistono procedure, anche dettate da normativa regionale, di autorizzazione /comunicazione alla PA della creazione di ambulatori polifunzionali.

Qualora la società non ritenga di procedere alla trasformazione e lo psicologo ritenga comunque utile aprire uno “sportello di ascolto“, sarà allora necessario che lo psicologo eroghi personalmente la prestazione tramite l’esercizio in forma individuale della professione (appunto aprendo la partita IVA, valutando la compatibilità delle funzioni e le ripercussioni anche a livello contributivo/previdenziale) ovvero affidando l’incarico all’esterno delle società ad uno psicologo-psicoterapeuta libero professionista/stp tra psicologi con modalità che andranno esaminate nello specifico.