L’ASSEGNO DIVORZILE VIENE MENO IN IPOTESI DI CONVIVENZA ANCHE SENZA COABITAZIONE
In caso di nuova convivenza, non necessariamente comportante coabitazione, il coniuge perde il diritto all’assegno divorzile attribuitogli in sede di divorzio, per il venire meno della solidarietà post coniugale.
Dopo la nota sentenza di Cassazione n.11504/2017 con cui la Suprema Corte ha riformato i parametri per il riconoscimento e la quantificazione dell’assegno divorzile facendo venire meno il ricorso al parametro del mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, numerose sentenze di merito si sono succedute elaborando i criteri di pratica applicazione del nuovo orientamento, bilanciando i concetti di solidarietà post coniugale, autosufficienza economica del coniuge richiedente l’assegno con quello del contributo endofamiliare apportato da quest’ultimo.
Un altro aspetto parimenti rilevante è quello relativo alle conseguenze che la costituzione di un nuovo nucleo familiare ha sul diritto alla percezione dell’assegno divorzile.
Cosa succede se l’ex coniuge ha una stabile relazione sentimentale con un nuovo partner ma non convive con quest’ultimo? Il semplice dato dalla mancanza di convivenza – coabitazione è di per sé sufficiente a far permanere il diritto all’assegno divorzile?
La risposta, negativa, la dà il Tribunale di Parma con sentenza n.756/2020 (reperibile su www.giuraemilia.it) in cui, ripercorrendo i precedenti di Cassazione, ha escluso il diritto a percepire l’assegno divorzile in capo al coniuge che aveva intrapreso una stabile relazione affettiva con un nuovo partner benché senza coabitazione sul presupposto che la coabitazione deve ritenersi un indizio -peraltro recessivo– della convivenza la cui esistenza può essere desunta anche da altri parametri e che deve intendersi quale “stabile legame tra due persone connotato da durata e significativa comunanza di vita e di affetti anche quando non sia contraddistinto ta coabitazione” (Cass. Sentenza N.9178/2018).
La Corte di Cassazione già da tempo aveva affermato che “l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello vita caratterizzanti pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti la formazione di una famiglia di fatto -costituzionalmente tutelata ai sensi dell’art.2 Cost.come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo – è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo” (vds Cassazione sentenza n. 6855/2015 e sentenza n. 2466/2016). Enfatizzando il principio di autoresponsabilità, la Corte fa discendere dalla scelta libera e consapevole di creare una stabile convivenza more uxorio, la logica conseguenza del venire meno della residua solidarietà postmatrimoniale e con essa l’assegno divorzile che ne è espressione: “il principio di autoresponsabilità, ossia nel compimento di una scelta consapevole e chiara, orgogliosamente manifestata con il compimento di fatti inequivoci, per aver dato luogo ad una unione personale stabile e continuativa, che si è sovrapposta con effetti di ordine diverso, al matrimonio, sciolto o meno che sia. Ovviamente, in caso di instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, si è rescissa ogni connessione ‘con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale’, poiché la nuova comunità familiare (per quanto non basata sul vincolo coniugale) ha fatto venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto ne resta definitivamente escluso” (così Cass. Sez. 1, n. 32871 del 19/12/2018).
Il passo successivo è stato quello di far venire meno l’equivalenza convivenza uguale coabitazione essendo quest’ultima solo uno degli indici di convivenza. La convivenza, da intendersi come communio omnis vitae, esiste nel momento in cui c’è una “relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e da mutua assistenza morale e materiale” (Trib. Parma cit.), senza che la coabitazione possa assurgere ad unico elemento rilevante e di per sé idoneo a provare o meno l’esistenza della convivenza. Si deve infatti tenere conto dei mutati costumi della nostra società in cui è possibile che si creino famiglie -anche non di fatto- in cui i coniugi vivano a distanza in quanto uno dei due lavora altrove o altrove “debba, per suoi impegni di cura e assistenza o per suoi interessi personali o patrimoniali, trascorrere gran parte della settimana o del mese, senza che per questo venga meno la famiglia” con la conseguenza che il dato della coabitazione è solo un indizio recessivo della convivenza, che invece sussiste tutte la volte in cui sia presente una comunanza di vita e affetti, la spontanea assunzione di diritti e obblighi che conferiscono stabilità alla relazione affettiva, i cui indizi possono essere ad esempio un progetto di vita comune, l’esistenza di un conto corrente comune, la compartecipazione di ciascuno dei conviventi alle spese familiari; la prestazione di reciproca assistenza, la coabitazione, tutti indici da valutarsi in combinato tra loro (Cass. Sentenza N. 9178/2018).
Nel caso in esame, il Tribunale di Parma è stato chiamato a giudicare sull’esistenza del diritto dell’ex moglie al riconoscimento dell’assegno divorzile, benché la stessa avesse una stabile relazione sentimentale con un nuovo compagno con cui però non coabitava (circostanza acclarata per testimoni).
Il Tribunale, aderendo all’orientamento della Cassazione, ha osservato come la coabitazione non è che uno degli indici della convivenza, la convivenza/stabile relazione che nel caso di specie è stata ritenuta sussistente sulla base di altri indici. In particolare per il Tribunale è stato ritenuto sussistente un progetto di vita comune confermato dalla circostanza che la ex moglie ha coinvolto nella propria relazione affettiva la figlia (ad esempio facendole conoscere il nuovo compagno, andando in vacanza insieme a quest’ultimo che era coinvolto anche nel quotidiano per esempio accompagnando la minore dal padre o andando a farle visita unitamente alla madre durante un ricovero), aveva cercato di modificare le scelte scolastiche della minore (anche a discapito delle esigenze educative della stessa) per meglio agevolare i propri spostamenti al seguito del compagno. Tutti questi elementi sono stati considerati come indici gravi, precisi e concordanti dell’esistenza di una convivenza more uxorio ossia di una relazione stabile e connotata da mutua assistenza morale e materiale anche in assenza di coabitazione (evitata presumibilmente al solo scopo di continuare a percepire l’assegno divorzile), tale da elidere il diritto alla percezione dell’assegno divorzile.