LO PSICOLOGO E LA LOTTA PER LA TUTELA DELLA PROFESSIONE DALL’ABUSIVISMO
La legge 56/1989 (Ordinamento della professione di psicologo) stabilisce all’art.01 che “La professione di psicologo di cui alla presente legge è ricompresa tra le professioni sanitarie…“ e, all’art.1, che “La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito”.
L’art.12 c.2 lett.h) della predetta normativa, stabilisce che il Consiglio dell’Ordine, Regionale o Provinciale, tra le proprie attribuzioni, “vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l’esercizio abusivo della professione”.
L’art.13 dispone che “Il presidente ha la rappresentanza dell’ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal consiglio”.
E’ pacifico che, nello svolgimento delle attribuzioni ora ricordate, il presidente ed i consiglieri dell’ordine sono da considerarsi pubblici ufficiali a tutti gli effetti, sui quali ricade, ovviamente, l’obbligo di denuncia ex art.331 c.p.p. .
Nell’ambito delle attribuzioni ex lege, i consiglieri -ed il presidente in particolar modo- devono vigilare, per la tutela della professione cercando di impedire lo svolgimento abusivo della stessa.
Le attività abusive non sono coperte dalla L.4/2013 che, infatti, fornisce una normativa generale solo per tutte le “attività economiche, anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art.2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e relative attività tipiche o riservate per legge e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative”.
Muovendosi in questo complesso contesto normativo, tutti gli ordini degli Psicologi, sia a livello nazionale che regionale che provinciale, devono essere costantemente impegnati -non per ragioni di categoria ma a tutela della salute del cittadino- contro l’esercizio di attività ritenute abusive sempre e comunque in quanto nel nostro ordinamento già esiste una figura professionale a cui il legislatore ha affidato il compito di occuparsi di cura e sostegno in ambito psicologico (art.1 L.56/1989) ed è lo psicologo/psicoterapeuta. Pertanto chi vuole operare in tale settore deve formarsi secondo il percorso previsto dalla legge, che è posto a tutela NON dei professionisti MA dei cittadini (spesso soggetti maggiormente bisognosi in quanto non in grado di sopportare lo stigma anche sociale del disagio psichico) e DEL BENE SALUTE, costituzionalmente garantito.
Insomma, parafrasando la famosa frase di JFK, non bisogna chiedersi cosa lo Stato fa per tutelare gli psicologi quanto piuttosto come gli psicologi si adoperano per tutelare la loro professionalità e la salute dei cittadini.