DELIBERA DI AUMENTO DI CAPITALE: Conflitto di interessi – Abuso di maggioranza
Si segnala l’interessante sentenza del Tribunale di Torino n.6473/2015 del 3/11/2015 reperibile su www.giurisprudenzadelleimprese.it
Il caso: tre soci di minoranza (che detengono il 23% delle quote di una s.r.l.) impugnano la delibera di aumento di capitale (da €.50.000,00 ad €.800.000,00) adottata con il voto determinante del socio di maggioranza (al 77%) e amministratore unico, volta a dotare la società di risorse finanziarie per fronteggiare una vicenda giudiziaria in cui la società era stata coinvolta (sequestro degli impianti a seguito di contestato sversamento di oli).
In particolare gli attori censuravano:
-l’ascrivibilità alla condotta dell’amministratore del coinvolgimento della società nella grave vicenda giudiziaria;
-previsione della non rimborsabilità dei finanziamenti erogati dai soci;
-previsione della sottoscrizione del finanziamento attraverso compensazione con credito da restituzione finanziamento soci;
-il tentativo di estromissione dei soci di minoranza o comunque loro riduzione ad una soglia di partecipazione ininfluente tenuto anche conto delle modalità di attuazione dell’aumento di capitale (di fatto solo nominale posto che avveniva tramite compensazione di crediti da restituzione finanziamento soci).
Il primo profilo esaminato ed escluso è relativo al conflitto di interessi.
Infatti, secondo consolidato orientamento, la fattispecie di conflitto di interessi sussiste non semplicemente per il fatto che il socio riesca a far approvare una delibera per sé vantaggiosa, ma nel momento in cui la delibera sia obiettivamente dannosa per la società (si richiama Cass. n.11017/1994 e Cass. n.15950/2007). Nel caso di specie il Tribunale ha escluso il conflitto di interessi in quanto la delibera ha soddisfatto da un lato l’esigenza per la società di interventi urgenti per la messa in sicurezza e dall’altro la necessità di dotarsi economicamente per far fronte a tali esigenze. La circostanza che la situazione da fronteggiare (controversie giudiziali certe nella loro esistenza) fosse in astratto imputabile alla condotta dell’amministratore, pur non integrando un conflitto di interessi, resta comunque rilevante ai fini dell’azione di responsabilità dell’amministratore ex art.2476 c.c.
L’altro profilo esaminato è quello relativo alla sussistenza di un possibile abuso di maggioranza volto ad estromettere i soci di minoranza. Il Tribunale di Torino offre un excursus giurisprudenziale dell’abuso di maggioranza, figura che sussiste quando la condotta dei soci di maggioranza sia fraudolentemente o abusivamente preordinata al perseguimento di interessi divergenti da quelli sociali (da intendersi come interessi personali o extrasocietari) ovvero lesiva della società o dei diritti di partecipazione e patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli. E’ evidente che il controllo della sussistenza della fattispecie è rimesso al giudice del merito.
Nel caso specifico non è stato ritenuto sussistente l’abuso di maggioranza per i seguenti motivi:
-se in astratto la delibera di aumento di capitale attraverso compensazione con crediti da restituzione poteva legittimamente far dubitare della congruità del mezzo (aumento di capitale) rispetto al risultato da conseguire (dotazione di finanze per la società, dotazione che non sussiste in difetto di apporto di risorse liquide fresche al patrimonio sociale), non per questo la delibera può essere considerata dannosa per la società poiché “se non è immediatamente utile (almeno per la parte nella quale la sottoscrizione non comporta apporti liquidi) non si rileva affatto dannosa e pur sempre solleva il bilancio societario da un ingente credito che la società non era in grado di restituire“;
-in secondo luogo la delibera non è dannosa per i soci di minoranza nel senso che non ne lede i diritti partecipativi/patrimoniali uti singuli non realizzandosi nel caso concreto una loro estromissione. “La delibera di aumento di capitale sociale sorretta dalla necessità di ridurre lo stato di indebitamento e sottocapitalizzazione della società non è impugnabile dal socio di minoranza che, a fronte del diritto di opzione riconosciuto a tutti i soci alla pari in proporzione alle partecipazioni possedute, non abbia provato la propria difficoltà a sottoscrivere l’aumento e, dunque, l’impossibilità di esercitare l’opzione medesima” (Trib. Torino Sez. Specializzata Impresa 2/12/2013).
Nel caso concreto non è stata fornita la prova della difficoltà per gli attori di sottoscrivere l’aumento. Il Tribunale non ha ritenuto idonea l’allegazione da parte dei soci delle denunce dei redditi di circa €.30.000,00 ritenendo prevalente la prova documentale offerta da controparte sulla titolarità da parte dei tre attori di un patrimonio immobiliare ingente “il che costituisce chiaro sintomo di una consistente capacità economica e che può far tranquillamente presumere secondo l’id quod plerumque accidit che al patrimonio immobiliare (pur sempre suscettibile di fungere da garanzia per l’acquisizione di risorse fresche mediante accesso al credito) si accompagni il possesso di risorse mobiliari più facilmente liquidabili“.